Sfratti
- mancato pagamento del canone di locazione;
- necessita' di usufruire dell'alloggio locato per uno dei motivi tassativamente previsti dalla legge;
- finita locazione;
- gravi inadempimenti da parte dell'affittuario.
In caso di sfratto per morosita', si procedera' all'inoltro della lettera raccomandata di diffida e messa in mora.
Decorsi dieci giorni dalla ricezione della richiesta di adempimento, ove l'inquilino moroso non dovesse provvedere al pagamento, si procedera' con la notifica dell'atto di intimazione di sfratto.
Al termine del procedimento - che potra' consistere in una o massimo due udienze, salvo opposizione allo sfratto - si otterra' ordinanza esecutiva di rilascio dell'immobile, con la quale si potra' richiedere all'ufficiale giudiziario competente l'esecuzione dello sfratto.
Nella medesima procedura inoltre, si chiedera' al Tribunale adito di condannare l'affittuario moroso al pagamento delle mensilita' ancora dovute, nonche' delle spese legali.